Leggi e Riferimenti
(informazioni tratte da ENIL Italia e CONSEQUOR alle quali rimandiamo per un approfondimento sul tema)
Nel 2001 con la Riforma del TITOLO V della Costituzione Italiana, si punta a creare le basi e le condizioni essenziali per una futura trasformazione dell’Italia in una Repubblica basata su principi federali e di sussidiarietà: vengono assegnate alle Regioni in gran parte in forma esclusiva competenze importanti fra le quali anche sanità e politiche sociali mentre allo Stato rimangono compiti di indirizzo, di garanzia e di perequazione, oltre a quelli classici di difesa, ordine pubblico, giustizia e politica estera. Ricordiamo che in Italia ci sono 20 Regioni costituite da una area geografica di territorio comprendente Comuni, Province e Città metropolitane, regolate da un proprio statuto, poteri e funzioni attribuiti dalla Costituzione Italiana.
Con la ratifica della Convenzione ONU, diventata ufficiale tramite la legge 18 del marzo 2009, tutte le Regioni dovrebbero inserire nei loro regolamenti per le politiche sociali la possibilità di scelta dell’assistenza personale autogestita da parte delle persone con disabilità che ne facciano richiesta, secondo i principi contenuti nell’art. 19 della Convenzione stessa. Di fatto però questo decentramento ha conseguenze negative sui pagamenti indiretti e su tutti i servizi alla persona in generale: ogni Regione interpreta e dispone secondo propri regolamenti gli interventi sociali di assistenza alla persona e, soprattutto, secondo una politica di risorse disponibili.
Diverse regioni come Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Sardegna hanno regolamenti e delibere specifiche con finanziamenti per l’attuazione di progetti personalizzati autogestiti in forma indiretta. Nelle altre regioni esistono regolamenti comunali. Nella regione Molise è stata presentata una proposta di legge per la vita indipendente, in Abruzzo alcuni progetti sono stati finanziati in autonomia dai comuni, sotto la spinta delle realtà associative locali o da persone singole molto determinate. Esiste però grande differenza tra nord e sud: mentre al settentrione ed al centro si sono ottenuti risultati, anche apprezzabili in alcune Regioni, al sud la situazione è decisamente disastrosa in materia di assistenza indiretta. In Campania vi è la LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 23 OTTOBRE 2007 “LEGGE PER LA DIGNITA’ E LA CITTADINANZA SOCIALE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328” Art. 32
Le politiche per le persone con disabilità
1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, assegnando particolare priorità alle persone con disabilità gravi, al fine di: a) rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano o ostacolano il pieno godimento dei diritti e l’inclusione sociale; b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all’inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei normali circuiti di vita relazionale, all’accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari……….
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 57 DEL 31 OTTOBRE 2007
In Italia ogni persona con disabilità che ne abbia avuto il riconoscimento ha una pensione di invalidità pari a € 256,67, una indennità di accompagnamento pari a € 480,47 (€ 783,60 per i ciechi civili assoluti). Può usufruire di contributi economici supplementari sotto varie forme e di servizi alla persona in forma diretta o indiretta. L’assistenza personale con pagamenti indiretti è variabile, (da 0 a circa 3000€ mensili) e non sempre esigibile, nelle singole regioni in base alle normative regionali ed alle risorse disponibili.
In generale i criteri di accesso per usufruire del finanziamento per la v.i. sono:
– disabilità fisica e sensoriale in età minima 18 anni
– condizione di gravità espressa dall’art. 3 comma 3 legge 104/92
– parametri di reddito personale (della singola persona disabile)
– capacità di autodeterminazione